Dallo scorso 1 gennaio 2019 sono aumentati sensibilmente gli obblighi delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche per rispettare pedissequamente la delibera del CONI numero 1574 del 18 luglio 2017, pena la cancellazione dal Registro del CONI e la perdita di tutte le agevolazioni previste. Per seguire i binari tracciati dalla disposizione proveniente da Palazzo H, è necessario dimostrare l’esercizio di attività didattica, formativa e sportiva. All’interno del mondo associativo sportivo questi termini hanno creato molta confusione e generato allarmismo. A fare chiarezza, però, ci pensano i punti 6, 7 e 8  dell’articolo 2 del “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche”. In poche righe di testo vengono definiti i tre concetti e fugati molti dubbi.

 

Per “attività sportiva”, ad esempio, si intendono tutti quegli eventi organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva di riferimento che sono individuati attraverso i seguenti indicatori: livello di competizione, livello organizzativo, luogo fisico, durata del singolo evento e partecipanti. Pertanto, si evince che ogni sodalizio sportivo è tenuto a prendere parte ad almeno un evento organizzato dall’EPS per conservare il proprio status di società sportiva iscritta al Registro del CONI. I rappresentanti delle Associazioni Sportive, inoltre, sono tenuti a comunicare e ad inoltrare correttamente una serie di dati (l’identificativo univoco che viene fornito dall’Organismo Sportivo; la denominazione; l’Organizzatore che può essere un Organismo sportivo, un comitato periferico, uno o più Enti giuridici; il periodo di svolgimento; il livello della manifestazione che può rientrare nella categoria Nazionale, Regionale, Provinciale; il tipo, ovvero la tipologia mono-disciplinare o pluri-disciplinare) all’Ente di Promozione Sportiva, che a sua volta li inserirà nel Registro del CONI.

 

Con la locuzione “attività didattica”, invece, vengono identificati tutti quei corsi propedeutici  e di avviamento allo sport organizzati da un Organismo Sportivo o da una Associazione o Società sportiva, solo se espressamente autorizzata dall’Ente di Promozione Sportiva con il quale è affiliata. Per ottemperare alle disposizioni della delibera del CONI, è necessario caricare i corsi compilando i seguenti campi: identificativo univoco del corso; disciplina sportiva; identificativo del tecnico responsabile (codice fiscale); partecipanti (codice fiscale); luogo; impianto; periodo di svolgimento (indicare la durata dal giorno/mese/anno al successivo giorno/mese/anno); frequenza (giornaliera, 4 volte a settimana, 3 giorni a settimana, 2 giorni a settimana o 1 volta a settimana).

 

Infine si identificano sotto la voce “attività formativa” le iniziative finalizzate alla formazione dei tesserati dell’Organismo Sportivo, nonché tutti gli appuntamenti divulgativi aperti anche ai non tesserati, solo se gli argomenti trattati sono pertinenti alla tecnica e all’ordinamento sportivo. La formazione di tecnici, dirigenti, giudici di gara o di altre figure che ruotano intorno al mondo dello sport è prerogativa degli Enti di Promozione Sportiva ed anche in questo caso ogni Associazione è obbligata a comunicare i seguenti dati: tipologia del corso (corsi con esame,  corsi, stage o seminari); categoria da formare (dirigenti, ufficiali di gara, tecnici, altro); partecipanti (inserendo correttamente il codice fiscale di ogni partecipante); disciplina sportiva; identificativo del tecnico responsabile (codice fiscale); modalità di erogazione del corso (a distanza, online, aula); livello (nazionale, regionale, provinciale); luogo; periodo di svolgimento; ore complessive della formazione.

Se da una parte adempiere alle disposizioni della delibera n. 1574 del 18 luglio 2017 potrebbe sembrare complicato e richiedere un lungo procedimento, dall’altra è doveroso sottolineare che, affinché un’Associazione Sportiva Dilettantistica o una Società mantenga il suo status all’interno del Registro del CONI, con tutti i benefici e le agevolazioni che ne conseguono, è fondamentale adeguarsi o seguire alla lettera ogni singolo aspetto indicato nel decreto.