BONUS PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI (art.72) COSA SI FINANZIA

A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge 34, e sino al 31 luglio, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, uno o più bonus, nel limite massimo di 1200 euro, oltre che per l’acquisto di servizi di baby sitting, come già previsto dalla legge 27/2020, anche per l’iscrizione ai centri estivi, ai serviziintegrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, (nidi, micronidi etc) ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Ne hanno diritto inoltre i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari e i genitori affidatari.

COME E QUANDO
Il bonus è erogato direttamente al richiedente che ha comprovato l’iscrizione a tali servizi, ed è

incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido
FINANZIAMENTI PER L’ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI (art.105)

COSA SI FINANZIA
Il Dipartimento per le politiche della Famiglia finanzia con 150 milioni iniziative dei comuni, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020 (135 milioni);
b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori (15 milioni)

COME E QUANDO

I fondi sono trasferiti ai comuni con un Decreto del ministro con delega per le politiche familiari, di concerto con il ministro per l’economia e le finanze, previa intesa in sede di conferenza unificata tra Stato e Regioni. I termini per l’emanazione del decreto non sono specificati.